Da: "Ufficio Stampa M.Argentario" A: Oggetto: Riceviamo dal Gruppo "Gente dell'Argentario" Data: lunedì 18 aprile 2005 12.47 COMUNE DI MONTE ARGENTARIO Riceviamo dal Gruppo Consiliare "Gente dell'Argentario" e pubblichiamo : Oggetto: Interrogazione n.9/2005. Deliberazione Giunta Comunale. n.59 del 2005. Illegittimità per competenza. Richiesta spiegazioni. I sottoscritti Mauro Schiano, Giuseppe Sordini e Piergiorgio Fanciulli consiglieri comunali appartenenti al gruppo “Gente dell’Argentario”: premesso che il Consiglio Comunale della precedente legislatura ha adottato l’avvio del procedimento per la formazione del Piano Regolatore Generale (PRG). del Porto del Valle con deliberazione n. 5 del 23.02.2004 richiamandosi all’allora Legge Regione Toscana (LRT) n.5/95 premesso altresì che ai sensi della vigente normativa regionale e statale: - tutti gli atti del Governo del Territorio rientrano nella esclusiva competenza consiliare in materia di urbanistica: dall’avvio del procedimento all’adozione e alla approvazione degli strumenti di pianificazione; - solo in via derogatoria e per espressa previsione di legge (LRT 5/95) la Giunta Comunale poteva avviare il procedimento per l’adozione di varianti di cui all’ex art. 40 commi 8-20, procedimento questo che prevedeva una espressione di parere da parte della Regione e della Provincia; - tale deroga non si applicava all’avvio di alcuni procedimenti per i quali si tendeva ad accordi di Pianificazione (art. 36 LRT 5/95) tanto è che tali procedimenti venivano avviati con deliberazione Consiliare (come nel caso in argomento). Preso atto che con l’adozione della delibera di Giunta Comunale n. 59 del 22.03.2005, affissa all’albo in data 4 aprile 2005, il procedimento per la formazione del PRG del Porto del Valle, tramite accordo di pianificazione, come riportato in narrativa dell’atto stesso, deve essere inquadrato tra quelli adottati e non approvati per cui necessita integrare l’originario atto di avvio. del procedimento (articoli 15,16 e 17 della L.R. T n.1/2005). Rilevato che in virtù di quanto sopra esposto i sottoscritti ritengono che la citata deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 22.03.2005 relativa all’integrazione dell’avvio del procedimento per la formazione del PRG del Porto del Valle sia un atto illegittimo per incompetenza dell’organo nonché incompleto nella integrazione nel rispetto del disposto dell’art. 15 della L.R.T. 1/05. Considerato che l’adozione da parte della Giunta di una integrazione ad un procedimento avviato dal Consiglio, contravvenendo a principi di carattere generale del diritto amministrativo, non stupisce più di tanto, dato che l’ Assessore all’urbanistica nel Consiglio Comunale dello scorso 4 marzo (e cioè due mesi dopo l’entrata in vigore della Legge Regione .Toscana n. 1/05) ha proposto in adozione una delibera ai sensi Legge R.T. n. 5/95 già abrogata ed alle nostre puntuali osservazioni in proposito ha risposto con un salomonico “mi informerò” (per inciso la specifica circolare regionale al punto 7 evidenzia che il procedimento da effettuare per l’adozione dei piani attuativi è, ovviamente, quello dell’art. 69 LRT 1/05) Rilevato altresì che nel dettaglio del contenuto della richiamata delibera G.C.n. 59/2005 occorre evidenziare che, qualora convinti di mantenere la procedura indicata, le integrazioni al documento di avvio possono riguardare diversi aspetti, alcuni dei quali presuppongono scelte anche di indirizzo andando ben oltre l’integrazione meramente formale, così come ritenuta dalla Giunta, e come puntualmente evidenziato dal disposto dell’art. 15 della LRT 1/05 che di seguito viene, ad ogni buon conto, riportato: “L.R.T. n. 1_05 - Art. 15 – Avvio del Procedimento comma . 1 – omissis comma 2 – L’atto di avvio del procedimento deve contenere: a) la definizione degli obiettivi del piano, delle azioni conseguenti, e degli effetti ambientali e territoriali attesi; b) il quadro conoscitivo di riferimento, comprensivo dell’accertamento dello stato delle risorse interessate e delle ulteriori ricerche da svolgere; c) l’indicazione degli enti e degli organismi pubblici eventualmente tenuti a fornire gli apporti tecnici e conoscitivi idonei ad incrementare il quadro conoscitivo di cui alla lettera b), ai fini dell’effettuazione della valutazione integrata di cui alle disposizioni del capo I del presente titolo, unitamente alla specificazione delle linee guida essenziali inerenti la valutazione integrata da effettuare ai sensi del medesimo capo I; d) l’indicazione degli enti ed organi pubblici eventualmente competenti all ’emanazione di pareri, nulla osta o assensi comunque denominati, richiesti ai fini dell’approvazione del piano; e) l’indicazione dei termini entro i quali, secondo le leggi vigenti, gli apporti e gli atti di assenso di cui alle lettere c) e d) devono pervenire all’amministrazione competente all’approvazione. comma 3 – omissis” Ritenuto che pertanto la delibera de quo, oltre che illegittima, è anche carente in merito sia all’individuazione degli Enti di cui alla lettera c) o eventualmente alla motivazione nel caso di mancanza sia nella indicazione dei termini entro i quali devono pervenire all’amministrazione i pareri da parte degli Enti individuati (lett. e),( termini che vengono omessi) Ritenuto inoltre che nel merito oltre l’indicazione degli Enti e organi pubblici tenuti all’espressione del parere vi siano altri Enti o organi pubblici che possano fornire apporti tecnici e conoscitivi idonei ad incrementare il quadro conoscitivo anche ai fini della valutazione integrata prevista dalla LRT n.1/05. Considerato altresì che uno strumento di pianificazione di così grande importanza abbia bisogno del contributo di tutti gli Enti o Organi pubblici interessati ai sensi della lettera c): (es. Ministero della Difesa - Aeronautica ecc.- piuttosto che le Organizzazioni Sindacali, piuttosto che altri ….), in modo da garantire la massima partecipazione e realizzare uno strumento idoneo al soddisfacimento dell’interesse pubblico preminente. Richiamato l’art 42 del dlgs 267/2000 in merito all’attribuzione dei consigli comunali; Considerato infine che in relazione ai rilievi ed alle riflessioni riportate, affinché il procedimento di un così importante atto di pianificazione quale risulta essere il PRG del Porto del Valle, che l’ Amministrazione ritiene normato dalla LRT n.1/05 (già n.5/95), non sia inficiato da atti viziati ab origine, interrogano la S.V. - perchè riferisca al consiglio comunale sull’iniziativa intrapresa dalla Giunta e sulle motivazioni addotte, suggerendo al contempo, senza entrare in merito alla procedura adottata, che, se è intendimento della Amministrazione di integrare la deliberazione originaria n.5 del 23.02.2004, tale argomento venga posto all’ordine del giorno del prossimo consiglio comunale in modo che il consiglio stesso, quale organo deputato, possa deliberare e ricondurre il tutto nei binari della legittimità. P.S.: La presente interrogazione a risposta nel prossimo consiglio comunale viene rivolta, a mezzo del segretario comunale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 16 dello Statuto